
Con la Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 è stato precisato che “In ragione dell’estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l’attuazione della stessa comporta, l’obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata tiene conto delle proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con l’art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali"
Soggetto responsabile della pubblicazione: Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi
Soggetto responsabile della comunicazione:
La comunicazione di cui al punto precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento “specifiche tecniche”
Ai sensi dell’art. 47 D.lgs. n. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 può dare luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione, mentre il RPCT, ai sensi dell’art. 43, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
No, Obbligo non di competenza ex Art. 2, comma 2-bis D.L.31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi del quale "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 [rubricato: Organismo indipendente di valutazione della performance] nonche' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica