ll Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Consiglio di Stato, dopo aver precisato l’ambito di applicazione del predetto divieto, ha stabilito che spettano all'Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori.
Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità individuano nell'Anac il soggetto che ha il compito di assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti, nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.
Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019
Poteri dell'Autorità in materia di accertamento e sanzione delle fattispecie di pantouflage