Fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie – Falsa documentazione su visite specialistiche, esami strumentali e certificati di collaudo degli impianti – Responsabilità ex D. Igs. 231/2001
I fatti riguardano la costituzione e l’operatività di un’associazione per delinquere, da parte di una società operativa nella fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie, finalizzata alla consumazione di una serie di truffe ai danni della locale A.S.L. attraverso la vendita o la riparazione di protesi acustiche, i cui costi venivano posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale attraverso falsa documentazione, afferente l’effettuazione di visite specialistiche, di esami strumentali e dei certificati di collaudo degli impianti, in violazione della normativa in tema di assistenza protesica.
Era stata affermata, dunque, la responsabilità amministrativa della società, derivante dai reati consumati nell’interesse ed a vantaggio della predetta, con condanna dell’ente a sanzione pecuniaria ed interdittiva.
La Corte ha disposto che la sentenza impugnata fosse annullata senza rinvio quanto alla sanzione interdittiva in quanto illegalmente irrogata : l’art. 13 del D.Igs. 231/2001, infatti, subordina l’irrogazione della sanzione interdittiva, ove espressamente prevista, all’alternativa ricorrenza o di un profitto di rilevante entità, ovvero in ipotesi di reiterazione degli illeciti, a termini del successivo art. 20. Nel caso in disamina, nel quale non risulta contestata la rilevante entità del profitto, difetta il requisito alternativo della reiterazione dell’illecito, che si configura solo quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In altri termini, non sussiste quella forma di recidiva, declinata dall’art. 20 del D.Igs. 231/2001 che, in assenza della rilevante entità del profitto, avrebbe potuto giustificare l’irrogazione anche della sanzione interdittiva.