Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: il nuovo art. 570 bis c.p. afferma: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Entra in vigore il 6 aprile 2018, l’art. 570 bis c.p. - fattispecie di reato introdotta dal decreto attuativo n. 21/2018 della delega legge n. 103/2017 [il decreto legislativo n. 21/2018 stabilisce l'abrogazione sia dell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54] - il quale attua la riserva di codice nella materia penale applicata alla violazione degli obblighi economici all’interno della famiglia in crisi, con lo scopo di riordinare la disciplina nazionale, riunendo in un'unica norma le disposizioni sparse nel nostro ordinamento.
Non mancano dubbi sulla chiarezza applicativa della norma: parrebbe trattarsi di un reato proprio in cui il soggetto attivo è esclusivamente il CONIUGE, in cui risulterebbero prive di tutela intere categorie di soggetti: dai figli affidati ad uno solo dei genitori, ai figli nati al di fuori del matrimonio.