La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (cd. Legge annuale per il mercato e la concorrenza) - pubblicata in G.U. Serie Generale n. 189 del 14.08.2017 ed entrata in vigore il 29.08.2017, all’art 1, commi 125-126-127 - ha introdotto l'obbligo di rendere pubblici - tramite il proprio sito o in nota integrativa - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI e OGNI GENERE DI VANTAGGIO ECONOMICO, per importi superiori a 10.000 euro ricevuti da PA “a decorrere dall’anno 2018” ed entro il “28 febbraio di ogni anno”, pena la restituzione delle somme. In particolare:
l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet posto in capo ad associazioni, Onlus e fondazioni;
l’obbligo di comunicazione in nota integrativa per le imprese.
La norma si applica ad associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni, società pubbliche ed enti controllati, "nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni": dunque, a tutti i rapporti tra Terzo Settore e PA.

Si tratta di adempimenti imposti da norme poco chiare sotto molteplici profili, ma supportate da sanzioni rilevanti (addirittura l’obbligo di restituzione del vantaggio economico ricevuto dalla PA) e che, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno interpretare con la massima cautela e prudenza nell’interesse dei beneficiari.
La norma presenta almeno due ordini di criticità:
MANCANZA DI CHIAREZZA SULLA DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI: se cioè gli obblighi di pubblicazione debbano avere una portata retroattiva rispetto ai contributi ricevuti nell'anno 2017. Sul punto si ritiene che, come chiarito con la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2017, la pubblicazione partirà dal 2019 (e non dal 2018): la L. 124/2017, art. 1, comma 125, si riferisce ai contributi ricevuti nell’anno 2018 e quindi l’obbligo di pubblicazione decorrerà a partire dal 28.02.2019.
QUALE VIGILANZA?: ci si chiede quale sarà l'autorità competente ad effettuare i controlli e a comminare le relative sanzioni; infatti, l’Anac non è stata indicata dalla legge come soggetto vigilante e, quindi, non emanerà linee guida e non comminerà le relative sanzioni: dal momento che la legge non attribuisce la vigilanza all’Autorità, occorrerà attendere un intervento normativo chiarificatore.