Il Tar, con la Sentenza del 17 gennaio 2018, richiamato un parere del Consiglio di Stato, ha precisato che le Linee Guida n. 241/2017 recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016», ossia la pubblicazione anche della situazione reddituale/patrimoniale, valevole anche per Ordini e Collegi professionali, «costituiscano un atto non regolamentare» e appaiano riconducibili al novero delle linee guida “non vincolanti”.
Lo stesso Consiglio di Stato ha precisato che «i destinatari possono discostarsi dalle linee guida, mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa». Il giudice amministrativo ha escluso «la portata immediatamente precettiva, dato che l’influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione» e dunque, «stante il ritenuto difetto di attualità della lesione e l’assenza di concreto pregiudizio e connesso interesse a ricorrere», ha stabilito l’inammissibilità del ricorso del Cnf avverso le sole linee guida.
Potrà, invece, essere successivamente impugnato solo l’eventuale «atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario».
Rimane, dunque, fermo, al punto 2.2.2, che lo svolgimento a titolo gratuito esoneri l’amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell’art. 14; inoltre, si ricorda che, in attesa di chiarimenti per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea, la Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 ha previsto la sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.