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01 ott 2022
In ANTICORRUZIONE
La metodologia del Risk Management come strumento di prevenzione della corruzione. Il Collegio dei Geometri di Ancona, con il supporto dello Studio Legale Patrignani, avvia un percorso di adeguamento per una strategia di contrasto della corruzione tramite la prevenzione per favorire la massima trasparenza amministrativa degli iscritti all'Albo. Sul numero 2/2022 della rivista Azimut potete leggere il mio articolo dedicato all'importanza delle procedure utili a indirizzare i comportamenti individuali e collettivi e alla illustrazione del percorso di accompagnamento alla compliance del Collegio che ha comportato - e comporterà - l’adozione di norme e di procedure che possano migliorare l’attività amministrativa anche in enti di piccole dimensioni come un Collegio provinciale.
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEGLI ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI: UN ESEMPIO VIRTUOSO content media
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Admin
24 giu 2022
In PRIVACY
È di ieri il Provvedimento del Garante Privacy italiano del 23 giugno con il quale, conformandosi alle pronunce di altre Autorità europee e all’esito di una complessa istruttoria, il Garante ha rilevato che Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti (il Garante ha ammonito una società che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni). Con l’occasione, l’Autorità richiama all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Diventa, pertanto, fortemente raccomandato, sottolinea l’Avvocato, adeguare i propri siti istituzionali alla Linea d’Azione AGID CAP1.PA.LA01 finalizzando l’adesione a Web Analytics Italia uno strumento di tracciamento e monitoraggio gratuito dei siti della PA in piena aderenza al GDPR.
Google: Garante privacy stop all’uso degli AnalyticsDati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie content media
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Admin
04 feb 2022
In ANTICORRUZIONE
Il Consiglio dell’Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022. Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del Piao. Per la Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 clicca QUI
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04 feb 2022
In TRASPARENZA
L'Autorità ha disposto la proroga al 7 febbraio 2022 del termine per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012. Come ogni anno, le Stazioni Appaltanti (SA) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016; in particolare, devono: 1. Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento, inserendo, nell’apposito Modulo PDF per la comunicazione, l'URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. 2. Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML). QUI le indicazioni tecniche per gestire correttamente l'adempimento
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04 feb 2022
In PRIVACY
Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema del DPCM che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19. L’esenzione digitale sarà dotata di QR code e verrà revocata nel caso in cui venga meno la condizione di salute per cui è stata rilasciata. Leggi il Parere del Garante qui
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28 lug 2020
In PRIVACY
La Corte Ue, giudicando sul caso Schrems II, ha dichiarato non valida la decisione della Commissione (2016/1250) sull'adeguatezza della protezione dei dati offerta dal regime dello scudo UE-USA in materia di privacy. Con la sentenza nella causa C-311/18, il 16 luglio 2020, la Corte di Giustizia, accogliendo le tesi del ricorrente, ha evidenziato che la normativa statunitense non offre garanzie in linea con quelle europee, dal momento che i programmi di sorveglianza statale sono particolarmente invasivi. In particolare, la cosiddetta sentenza “Schrems II” ha dichiara che il Privacy Shield è invalido, poiché non è in grado di garantire un livello di protezione sufficiente ai cittadini europei i cui dati vengono trattati negli Stati Uniti, specie in relazione agli strumenti legislativi americani di sorveglianza pubblica, che risultano invece eccessivi e sproporzionati rispetto ai criteri del diritto europeo; le Clausole contrattuali standard – contenute nella Decisione della Commissione Ue 5 febbraio 2010, modificata nel 2016 – rimaste valide, possono essere utilizzate solo previa valutazione circa la loro effettiva capacità di garantire la protezione dei dati nel paese di destinazione. In altre parole il titolare ed il responsabile del trattamento che intendono effettuare il trasferimento fuori dal territorio comunitario devono verificare caso per caso la sussistenza di idonee garanzie a protezione dei dati personali nel Paese del destinatario e prevedere garanzie supplementari nel caso in cui quelle assicurate dalle clausole standard non siano ritenute sufficienti. Tale regola – certamente di non facile ed immediata applicazione – vale per tutti i trasferimenti extra Ue, non solo per i dati che vanno in Usa.
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15 lug 2020
In FAMIGLIA
Ascolta l'intervista su Rai News 24 in cui affronto alcuni aspetti legali legati alle difficoltà che le famiglie e i genitori hanno dovuto affrontare durante la fase dell'emergenza sanitaria
Il diritto di famiglia al tempo del COVID content media
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12 dic 2019
In PRIVACY
Negata la possibilità di accedere agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso indetto da un’Università. Con il recente parere reso lo scorso 7 novembre, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sulla decisione di un ateneo italiano di negare ad una persona l’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso pubblico, ritenendo che la messa a disposizione di tale documentazione avrebbe potuto arrecare un "pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013”. Nel formulare il suo parere all’Università, il Garante ha ribadito che il curriculum vitae, così come l’elaborato scritto, contiene numerose informazioni delicate che non sempre si desidera portare a conoscenza di chiunque e che meritano dunque un’opportuna riservatezza; si tratta, infatti, di informazioni personali, non unicamente legate al percorso di studi, come l’adesione ad associazioni, e che possono anche rivelare opinioni di tipo politico o convinzioni filosofiche e religiose. L’Autorità ha, inoltre, aggiunto che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale in quanto la presenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento, mentre il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato; ha, infine, precisato ha, infine, precisato che resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere alla predetta documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990, laddove dimostri l’esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".
ACCESSO CIVICO E PARERE DEL GARANTE PRIVACY content media
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04 nov 2019
In PRIVACY
8/9 NOVEMBRE SAN MARINO - CENTRO CONGRESSI HOTEL PALACE Un interessante incontro rivolto agli operatori delle Sale Operatorie e diagnostiche interventistiche per analizzare il ruolo dell'infermiere e le nuove competenze specialistiche. In qualità di relatrice, l'Avv. Patrignani tratterà l'ambito di gestione della PRIVACY nelle aree chirurgiche, analizzando gli aspetti di criticità della professione e le norme di comportamento che il professionista sanitario è tenuto a tenere per evitare di imbattersi in profili di responsabilità giuridica.
Convegno Sale Operatorie ed Aree Interventistiche Chirurgiche content media
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Admin
31 ott 2019
In ANTICORRUZIONE
ll Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Il Consiglio di Stato, dopo aver precisato l’ambito di applicazione del predetto divieto, ha stabilito che spettano all'Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori. Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità individuano nell'Anac il soggetto che ha il compito di assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti, nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie. Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019 Poteri dell'Autorità in materia di accertamento e sanzione delle fattispecie di pantouflage
Il Consiglio di Stato si esprime sulle competenze dell'Anac in materia di PANTOUFLAGE content media
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24 ott 2019
In COMPLIANCE D.LGS. 231/01
Con la deliberazione n.9/2019, la Sezione delle Autonomie della C.C. risponde alla questione sollevata dalla Sezione Regionale del Lazio, enunciando 3 principi di diritto, con funzione normofilattica. In particolare dichiara che è legittimo per un’azienda speciale comunale che riceve esclusivamente un capitale di dotazione (ovvero quei mezzi finanziari che costituiscono il capitale di enti pubblici con particolari finalità) e la remunerazione dei servizi prestati dall’ente locale, senza altri contributi pubblici, erogare emolumenti o indennità di carica ai componenti del CDA. Dunque, in presenza di questi soli elementi non operano sulla gratuità degli incarichi le limitazioni previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010 che considera illegittima la remunerazione nel caso in cui il Comune contribuisca economicamente con altri fondi. La Corte dei Conti ricorda che in ogni caso trova applicazione, anche in assenza di contribuzione pubblica, l’articolo 1, comma 554, della legge 147/2013 secondo cui, in presenza di un affidamento diretto, da parte di soggetti pubblici, per una quota superiore all’80% del valore della produzione e del conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, sia obbligatorio procedere alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione, mentre il conseguimento di un risultato economico negativo, per due anni consecutivi, rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
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22 ott 2019
In COMPLIANCE D.LGS. 231/01
Fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie – Falsa documentazione su visite specialistiche, esami strumentali e certificati di collaudo degli impianti – Responsabilità ex D. Igs. 231/2001 I fatti riguardano la costituzione e l’operatività di un’associazione per delinquere, da parte di una società operativa nella fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie, finalizzata alla consumazione di una serie di truffe ai danni della locale A.S.L. attraverso la vendita o la riparazione di protesi acustiche, i cui costi venivano posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale attraverso falsa documentazione, afferente l’effettuazione di visite specialistiche, di esami strumentali e dei certificati di collaudo degli impianti, in violazione della normativa in tema di assistenza protesica. Era stata affermata, dunque, la responsabilità amministrativa della società, derivante dai reati consumati nell’interesse ed a vantaggio della predetta, con condanna dell’ente a sanzione pecuniaria ed interdittiva. La Corte ha disposto che la sentenza impugnata fosse annullata senza rinvio quanto alla sanzione interdittiva in quanto illegalmente irrogata : l’art. 13 del D.Igs. 231/2001, infatti, subordina l’irrogazione della sanzione interdittiva, ove espressamente prevista, all’alternativa ricorrenza o di un profitto di rilevante entità, ovvero in ipotesi di reiterazione degli illeciti, a termini del successivo art. 20. Nel caso in disamina, nel quale non risulta contestata la rilevante entità del profitto, difetta il requisito alternativo della reiterazione dell’illecito, che si configura solo quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In altri termini, non sussiste quella forma di recidiva, declinata dall’art. 20 del D.Igs. 231/2001 che, in assenza della rilevante entità del profitto, avrebbe potuto giustificare l’irrogazione anche della sanzione interdittiva.
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12 mar 2019
In SANITA'
Il corso di formazione accreditato "L'infermiere e l'uso consapevole dei social" si pone come obiettivo quello di fornire conoscenze e aggiornamenti ai professionisti infermieri, per vivere in modo corretto il rapporto con i social ed il web. Il tema verrà affrontato dal punto vista etico, deontologico e legale; nello specifico verranno dati elementi per la gestione delle fake news e dei rischi che ciascuno corre quotidianamente esponendosi come cittadino e professionista. Il Corso di formazione è aperto a tutti gli OPI d'Italia. Posti disponibili n. 200. Relatori Nicola Draoli, Consigliere FNOPI Fabio Fedeli, Presidente OPI Lecco Avv. Margherita Patrignani, Consulente Legale OPI Forlì-Cesena Rosa Giuffrè, Consulente per la Comunicazione Digitale | Formatrice | Blogger
L'infermiere e l'uso consapevole dei social OPI  18 marzo 2019  Ora: 15:00-18:30                                                             content media
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25 feb 2019
In TRASPARENZA
Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, la Consulta ha risolto l'annosa questione che ha visto la dirigenza pubblica opporsi agli obblighi di pubblicazione online del proprio stato patrimoniale e reddituale, imposti sei anni fa dal primo dei decreti attuativi della legge Severino, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 (articolo 14 decreto legislativo 33/2013). La Corte Costituzionale, nell'operazione di bilanciamento compiuta tra le opposte esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa e riservatezza dei dati personali, ha ritenuto che l'onere di pubblicazione in questione sia sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, quella di contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Nel caso in esame, alla compressione del diritto alla protezione dei dati personali non corrisponde, secondo quanto si legge in sentenza, un paragonabile incremento né della tutela del contrapposto diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, né dell’interesse pubblico alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione. Il primo effetto della sentenza, quindi, è il ritorno sui siti di tutte le pubbliche amministrazione delle tabelle con gli stipendi dei loro dirigenti, insieme ai rimborsi delle spese di missione; in particolare, dovranno essere pubblicati tutti i dati e le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del D.lgs. n. 33/2013, oltre all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1 ter), con esclusione, dunque, dei dati di cui alla lettera f) (dichiarazioni patrimoniali e reddituali), i quali resteranno un obbligo solo per pochi soggetti, che occupano i vertici amministrativi dei ministeri. Si tratta di quelli nominati con decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i ruoli di segretario generale o di dirigente di "strutture complesse", come elencati ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del Testo unico del pubblico impiego (D.lgs. n. 165/2001).
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08 nov 2018
In ANTICORRUZIONE
Con Delibera 907 del 24 ottobre scorso, l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 12, non vincolanti, con le quali ha aderito all'impostazione del Consiglio di Stato nel parere 2017 del 3 agosto 2018: l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto nel caso di affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, con conseguente applicazione del Codice dei contratti pubblici, mentre nel caso di incarico conferito ad hoc, si rientra nell'ipotesi del contratto d'opera professionale sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi). L’affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, si precisa, sempre che non siano presenti idonee professionalità all’interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l’ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico. Gli affidamenti che costituiscono contratto d’opera professionale Possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), quindi di contratti esclusi dalla normativa appalti, esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, rileva la circostanza che l’incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un’esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria. E' considerata best practice la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. La possibilità di ricorrere all'affidamento diretto è ammessa, ma a certe condizioni. Gli affidamenti che costituiscono appalto di servizi Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore. In questa ipotesi, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e alle Linee Guida ANAC n. 4.
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05 set 2018
In PRIVACY
E' stato pubblicato ieri, 4 settembre 2018, in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del nostro ordinamento al nuovo Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) in materia di protezione dei dati personali, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 19 settembre. Si tratta di un provvedimento complesso, in cui una parte (fino all’art. 16), è dedicata alle modifiche apportate in maniera sostanziale al vecchio D.lgs. n. 196/2003, mentre le disposizioni finali (fino all'art. 27) introducono le regole per tempi e modi di modifica di tutti gli atti (autorizzazioni, provvedimenti, codice deontologici ecc.) precedentemente emanati in attuazione del Codice privacy. Tra le novità più rilevanti si segnala la previsione di modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento per le micro, piccole e medie imprese, da adottare a cura del Garante, nonché di un periodo di assestamento, per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e sanzionatorie. Ad ogni buon conto, il quadro normativo di riferimento risulta notevolmente complesso (GDPR 2016/679, D.lgs. 101/2018 e D.lgs. 196/2003) e sarà necessario un lavoro di coordinamento oculato da parte del Garante.
Approvato il decreto italiano di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 in materia di PRIVACY content media
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10 apr 2018
In FAMIGLIA
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: il nuovo art. 570 bis c.p. afferma: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Entra in vigore il 6 aprile 2018, l’art. 570 bis c.p. - fattispecie di reato introdotta dal decreto attuativo n. 21/2018 della delega legge n. 103/2017 [il decreto legislativo n. 21/2018 stabilisce l'abrogazione sia dell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54] - il quale attua la riserva di codice nella materia penale applicata alla violazione degli obblighi economici all’interno della famiglia in crisi, con lo scopo di riordinare la disciplina nazionale, riunendo in un'unica norma le disposizioni sparse nel nostro ordinamento. Non mancano dubbi sulla chiarezza applicativa della norma: parrebbe trattarsi di un reato proprio in cui il soggetto attivo è esclusivamente il CONIUGE, in cui risulterebbero prive di tutela intere categorie di soggetti: dai figli affidati ad uno solo dei genitori, ai figli nati al di fuori del matrimonio.
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12 mar 2018
In ANTICORRUZIONE
Con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, l'ANAC ha aggiornato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo) e all'esito della consultazione e del confronto con gli stakeholders, l'ANAC è stata chiamata ad indicare specifiche modalità operative relativamente a due questioni generali di notevole impatto operativo per le stazioni appaltanti nella selezione del contraente: le modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso di affidamento diretto; il principio di rotazione. L'ANAC ha, inoltre, ritenuto l'opportunità per le stazioni appaltanti di adottare appositi regolamenti che tengano conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici. Le Linee guida aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 entreranno in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Aggiornate le Linee Guida n. 4 ANAC content media
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07 mar 2018
In TRASPARENZA
Anche quest'anno l'ANAC, con comunicazione del 7 marzo, ha pubblicato la Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, con cui l’Autorità fissa al 30 aprile 2018 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018. Dunque, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali, gli enti pubblici economici, le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo dovranno provvedere, ENTRO IL 30 APRILE 2018, alla redazione e pubblicazione dei documenti messi a disposizione dall'Autorità: documento di attestazione - griglia di rilevazione - scheda di sintesi sulla rilevazione della pubblicazione di determinati obblighi al 31 marzo 2018.
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26 feb 2018
In TRASPARENZA
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (cd. Legge annuale per il mercato e la concorrenza)  - pubblicata in G.U. Serie Generale n. 189 del 14.08.2017 ed entrata in vigore il 29.08.2017, all’art 1, commi 125-126-127 -  ha introdotto l'obbligo di rendere pubblici  - tramite il proprio sito o in nota integrativa -  SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI e OGNI GENERE DI VANTAGGIO ECONOMICO, per importi superiori a 10.000 euro ricevuti da PA “a decorrere dall’anno 2018” ed entro il “28 febbraio di ogni anno”, pena la restituzione delle somme. In particolare: l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet posto in capo ad associazioni, Onlus e fondazioni; l’obbligo di comunicazione in nota integrativa per le imprese. La norma si applica ad associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni, società pubbliche ed enti controllati, "nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni": dunque, a tutti i rapporti tra Terzo Settore e PA. Si tratta di adempimenti imposti da norme poco chiare sotto molteplici profili, ma supportate da sanzioni rilevanti (addirittura l’obbligo di restituzione del vantaggio economico ricevuto dalla PA) e che, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno interpretare con la massima cautela e prudenza nell’interesse dei beneficiari. La norma presenta almeno due ordini di criticità: MANCANZA DI CHIAREZZA SULLA DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI: se cioè gli obblighi di pubblicazione debbano avere una portata retroattiva rispetto ai contributi ricevuti nell'anno 2017. Sul punto si ritiene che, come chiarito con la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2017, la pubblicazione partirà dal 2019 (e non dal 2018): la L. 124/2017, art. 1, comma 125, si riferisce ai contributi ricevuti nell’anno 2018 e quindi l’obbligo di pubblicazione decorrerà a partire dal 28.02.2019. QUALE VIGILANZA?: ci si chiede quale sarà l'autorità competente ad effettuare i controlli e a comminare le relative sanzioni; infatti, l’Anac non è stata indicata dalla legge come soggetto vigilante e, quindi, non emanerà linee guida e non comminerà le relative sanzioni: dal momento che la legge non attribuisce la vigilanza all’Autorità, occorrerà attendere un intervento normativo chiarificatore.
Obblighi di Trasparenza ex L.124/2017 (cd. L. Concorrenza) content media
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